1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Sulla base dei dati di cui all'articolo 3, comma 2, i gestori provvedono ad adeguare alle prescrizioni eventualmente imposte dalle regioni la segnaletica nelle piste con elevata frequenza di infortuni.
1-ter. I comuni e i soggetti di cui all'articolo 21 verificano l'adempimento degli obblighi relativi alla segnaletica da parte dei gestori».